Pubblicato più di un anno fa
L'attività didattica in Lombardia sarà sospesa ancora per una settimana, fino a domenica 8 marzo. È quello che prevede il decreto del presidente del consiglio dei ministri emanato nella giornata di domenica 1 marzo. L'articolo 2 lettera e dispone infatti la
sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi dell’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative svolte a distanza;
L'articolo 4, inoltre, prevede alcune misure che interessano tutte le scuole italiane. Alla lettera b è stabilito che
i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino alla data del 15 marzo 2020;
mentre la successiva lettera c prevede che
la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n. 6, di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
Gli uffici della segreteria saranno chiusi al pubblico per tutta la settimana.
Il liceo Galilei di Caravaggio, per ridurre al minimo il disagio dovuto all'interruzione delle lezioni, da lunedì 3 marzo «garantirà lo svolgimento di lezioni a distanza sincrone e asincrone mediante le proprie piattaforme (G suite for education e didattica del registro elettronico)», come ha comunicato la dirigente scolastica, la professoressa Gloria Albonetti. L'iniziativa sarà rivolta innanzitutto alle classi quinte, ma il dettaglio di queste attività didattiche sarà comunicato con una nota nella bacheca del registro elettronico entro lunedì 2 marzo.
Prove Invalsi per le classi quinte
Al liceo Galilei, le prove Ivalsi delle classi quinte, già programmate per la settimana tra il 2 e il 7 marzo, saranno svolte in una data successiva dello stesso mese, come ha spiegato la professoressa Gloria Albonetti, in un avviso apparso sulla bacheca del registro elettronico.
Nel frattempo, il Ministero dell'istruzione ha creato all'interno del suo sito una sezione dedicata al coronavirus con domande e risposte, provvedimenti adottati dal governo e dai ministeri e link utili.
Viaggi e visite d'istruzione
Fino al 15 marzo sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche, comprese le fasi distrettuali, provinciali o regionali dei campionati studenteschi programmate dalle scuole.
La decisione vale anche per le attività esterne agli edifici scolastici organizzate per la realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro).
Rimborsi
Le spese sostenute per i viaggi di istruzione annullati potranno essere rimborsate poiché sarà applicato il codice del turismo, che prevede il recesso senza penale prima dell'inizio del viaggio. Il decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 all'articolo 28 comma 9 stabilisce infatti che
Alla sospensione dei viaggi ed iniziative d'istruzione disposta dal 23 febbraio al 15 marzo ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dei conseguenti provvedimenti attuativi, si applica quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio nonche' l'articolo 1463 del codice civile. Il rimborso puo' essere effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.
Gloria Albonetti, dirigente scolastica del liceo Galilei, spiega che «la scuola ha già contattato nei giorni scorsi le agenzie di viaggio coinvolte al fine di concordare una soluzione, laddove sia possibile, che contemperi le ovvie esigenze sanitarie con l'alto valore formativo che la comunità educante attribuisce a queste esperienze. Qualora non si possa procedere a una riprogrammazione dei viaggi già deliberati, anche nella fase iniziale del prossimo anno scolastico (mese di settembre), si procederà alla risoluzione del contratto e al rimborso delle somme già pagate. Nel frattempo, per facilitare e velocizzare l’eventuale rimborso, è opportuno non saldare le rate in scadenza».
Assenze e certificato medico
Fino al 15 marzo, per le assenze per malattia superiori a cinque giorni bisognerà presentare il certificato medico per poter rientrare a scuola. La disposizione è valida per tutti, alunni e personale scolastico, e si applica anche nelle regioni dove non c'è l'obbligo del certificato medico.
Validità dell'anno scolastico
Le assenze degli alunni nei periodi di sospensione forzata delle attività didattiche non saranno conteggiate ai fini della validità dell'anno scolastico. L’anno scolastico sarà valido anche qualora non si dovesse raggiungere il minimo di 200 giorni previsti, in quanto si tratterebbe di una situazione dovuta a cause di forza maggiore.
I periodi di sospensione forzata delle attività didattiche saranno validi anche per i docenti impegnati nell'anno di prova.
L'articolo 32 del decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 prevede infatti che
Qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione non possono effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l'anno scolastico 2019-2020 conserva comunque validità anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Sono del pari decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per la validita' dei periodi di formazione e di prova del personale delle predette istituzioni scolastiche e per il riconoscimento dell'anzianita' di servizio.