Bandi di Concorso

Articolo 19 comma 1, 2 - Bandi di concorso

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonchè i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso.

La scuola non emana bandi di concorso.

Il reclutamento del personale avviene esclusivamente mediante graduatorie riferite ad ordinanze ministeriali e non a bandi di concorso emanati da ciascuna scuola.